AAP: accordi plurilaterali sugli appalti pubblici siglati dall’Ue nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio
L’AAP è l’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC concluso nel quadro dei negoziati dell’Uruguay Round ed entrato in vigore 1 gennaio 1996. Oltre all’Unione europea sono firmatari dell’accordo gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, Israele, la Corea del Sud, la Norvegia e la Svizzera; Aruba, il Lichtenstein, Singapore ed Hong Kong vi hanno recentemente aderito. Tale accordo è finalizzato alla liberalizzazione degli appalti pubblici.
MLA.EA: accordi di mutuo riconoscimento tra gli organismi di accreditamento (Eauropean cooperation for Accreditation)
Si tratta di un accordo multilaterale di mutuo riconoscimento tra gli enti di accreditamento europei (accordo MLA EA) per l’accreditamento degli organismi abilitati al rilascio di documenti inerenti i sistemi di qualità, siglato a Londra nei giorni 26 e 27 Novembre 2003, in occasione dell’Assemblea Generale EA. I rapporti di ispezione emessi dagli Organismi di Ispezione attualmente operanti sotto accreditamento SINCERT sono pertanto riconosciuti ed accettati in tutti i paesi europei i cui Enti di Accreditamento abbiano siglato l’Accordo EA MLA di cui sopra. L’elenco di tali Enti è contenuto nel documento EA-1/08 (Rev. 05) «EA Multi and Bilateral Agreement Signatories».
Normativa applicabile in materia di affidamento di lavori a cooperative forestali
La disciplina applicabile è quella indicata nell’art. 17, co. 2, della l. 31 gennaio 1994 n. 97, Legge sulla montagna, in cui si precisa che: «Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo–forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno». In materia va inoltre citato l’art. 7, d. lgs. 18 maggio 2001 n. 227, Promozione delle attività selviculturali:«Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico. Le norme di cui all’art. 17, l. 97 del 1994, cit., sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l’affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale».
Normativa applicabile in tema di conferenza di servizi
In merito alla disciplina, inerente la conferenza dei servizi, da applicare alla materia dei lavori pubblici, è dato rilevare come i commi 7–14 dell’art. 7 della l. 11 febbraio 1994 n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici, siano stati abrogati dall’art. 14, comma 1, l. 24 novembre 2000, n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999. Dunque, la disciplina applicabile è costituita dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo, artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, i quali, oltre a contenere prescrizioni generali relative all’istituto, dispongono, altresì, in merito alla specifica materia dei lavori pubblici.
Nelle ipotesi di conferenza di servizi «decisoria» ai sensi dell’art. 14, co. 2 della l. n. 241 del 1990, cit., «la conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta». Nell’ipotesi in cui l’ente invitato a partecipare non esprima il proprio parere trova applicazione l’art. 14-ter, co. 7, della l. 241 del 1990, secondo il quale «si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata». Si aggiunga, altresì, che il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (l. 241 del 1990, cit., art. 14 ter, co. 9).
Competenze regionali nell’ipotesi di rifacimento di acquedotto
Lanormativa applicabile è contenuta nella l. r. Piemonte 14 dicembre 1998 n. 40, Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, ove disciplina la materia in oggetto (All. B1 n. 14). Tale legge contiene un riferimento alle competenze in materia dell’Arpa (Art. 8, Supporto tecnico–scientifico dell’ARPA).
Contratti passivi
Mentre un contratto attivo determina un’entrata e dunque un vantaggio economico per lo Stato, il contratto passivo, l’appalto di fornitura, implica un esborso da parte della pubblica amministrazione. Nel caso di specie il problema è capire non tanto che strumento privatistico utilizzare per la costituzione del gruppo d’acquisto, quanto se lo stesso si possa costituire. Il problema non si porrebbe se fossero coinvolti più soggetti pubblici nel qual caso suggerirei la costituzione di un consorzio. Il caso di specie è differente poichè sono coinvolti dei privati e sembra potersi ricondurre all’istituto degli accordi di collaborazione che possono essere stipulati ex art. 119 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e che determinano a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio, nel caso di specie, della Comunità montana, nonchè la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune a favore del soggetto c.d. «collaborante», estrinsecantosi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività, talché il privato si ripromette a fronte dell’intervento anche la gestione del medesimo, idoneo a garantire un adeguato ritorno economico–finanziario delle somme erogate. Gli accordi di collaborazione possono essere definiti come strumenti tramite i quali l’Ente acquisisce risorse finanziarie da soggetti terzi a titolo di finanziamento o di fornitura di beni in toto o in quota parte immediatamente utilizzabili. Occorre sottolineare che la scelta dell’altro contraente avviene per mezzo delle procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del più ampio confronto concorrenziale. Del resto se di contratto attivo si può parlare è necessario ricordare che il r.d. n. 2240 del 1923 stabilisce che tutti i contratti che determinino un’entrata per lo Stato devono essere preceduti da pubblici incanti, salvo il ricorso alla licitazione o le ipotesi di necessità della trattativa privata. In dottrina si è peraltro ritenuto che «mentre con riferimento ai contratti passivi i meccanismi di scelta debbono essere organizzati in modo tale da assicurare un esatto e tempestivo adempimento da parte del contraente che riceverà denaro pubblico, simili problemi non si pongono per i contratti attivi ove è sufficiente garantire, eventualmente con appositi istituti di diritto privato, il pagamento a favore della P.A.» (R. Caranta, I contratti pubblici, 2004).